Pubblicato il: 21/03/2022

È noto che il diritto d’autore è la formula utilizzata per indicare l’insieme delle norme che consentono all’autore di un’opera d’arte, di qualsiasi genere, di disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di prendere decisioni in merito alla pubblicazione delle stesse, di autorizzarne qualsiasi utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.

Con riferimento a questo tema, la principale fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla “protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Ma come funziona, con specifico riferimento al campo dei prodotti musicali, la tutela del diritto d’autore?
Per rispondere a questa domanda e fornire qualche approssimativa indicazione, è necessario premettere che un importante ruolo è rivestito in tal campo dalla Società Italiana Autori ed Editori (meglio nota come SIAE): essa è un ente pubblico economico a base associativa che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore. Gli autori e gli editori che detengono i diritti economici sulle loro opere, cioè, possono affidarne la tutela a SIAE che raccoglie le somme spettanti agli associati e le distribuisce a ciascuno di essi.

Nello specifico, ecco una breve elencazione schematica di alcuni proventi economici (approssimativi e da prendere "con le pinze") che possono essere riconosciuti dalla SIAE agli autori delle opere musicali:

  • guadagni dovuti alla riproduzione radiofonica di un’opera musicale: ogniqualvolta un brano viene “passato alla radio”, il musicista interessato potrà vedersi riconosciuti dalla SIAE oltre 60,00 €, da spartire poi con la casa discografica. Anche l’autore del brano guadagna la medesima cifra;
  • gli introiti ottenuti dalla vendita dei prodotti musicali in vario formato (compact disc, vinili o download di musica in formato digitale): in tal modo, il cantante può guadagnare da 1,17 e 1,60 Euro per Disco o CD venduto e tra 0,11 e 0,16 Euro per il download e l’autore del brano invece può guadagnare 0,92 Euro per ogni disco venduto e 0,1 Euro per il download della canzone da internet;
  • proventi connessi all’utilizzo televisivo di un brano: ogniqualvolta un prodotto musicale viene riprodotto in TV come sottofondo, l’artista può guadagnare un compenso, pattuito tra le piattaforme televisive e la SIAE, che ammonta a circa 100,00 Euro. Ogniqualvolta invece un prodotto musicale viene riprodotto in TV come sigla, il compenso dovuto può ammontare a circa 50 mila €. Tali somme, poi, dovranno spartirsi tra artista, autore e casa discografica;
  • proventi connessi all’utilizzo cinematografico dell’opera musicale: se un determinato brano viene scelto come colonna sonora per un film destinato al grande schermo, l’artista potrà guadagnare anche fino a 100.000 Euro.


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